Il decreto rilancio è legge. Qualche giorno fa la Camera ha convertito in Legge il Decreto Rilancio. Vediamo le principali novità della conversione in legge gli Ecobonus e i Sisma-bonus e pertanto le norme definitive.
Le spese documentate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con la conversione in legge non viene modificata la data come invece si era parlato). Tali spese sono detraibili con cinque quote annuali. In questo caso la scelta di cinque quote non è sempre positiva, rispetto alle 10 quote annuali, perché è necessaria una “dotazione fiscale” sicuramente superiore.
Le categorie che possiamo definire “trainanti” dell’ecobonus si suddividono in tre gruppi:
Interventi di isolamento termico delle pareti opache (intervento con incidenza superiore al 25%, miglioramento di due classi energetiche e materiali con criteri ambientali minimi). Con i massimali seguenti:
- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che abbiano accesso dall’esterno;
- € 40.000 per ciascuna delle unità immobiliari, se l’edificio è composto da due a otto unità;
- € 30.000 per ciascuna delle unità immobiliari, se l’edificio è composto da più di otto unità;
Interventi sulle parti comuni per ristrutturare impianti termici centralizzati, sostituendoli con altro sistema centralizzato ad alto risparmio e livello tecnologico (il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore ivi inclusi dli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione). I massimali sono:
- € 20.000 per le unità immobiliari presenti, fino a otto unità;
- € 15.000 per le unità immobiliari presenti, oltre otto unità;
Interventi per ristrutturare impianti termici sugli edifici unifamiliari, tramite sostituzione con altro sistema ad alto risparmio e di livello tecnologico, (a condensazione, collettori solari, caldaie a biomassa, allaccio a sistemi di teleriscaldamento) su edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso esterno autonomo;
- € 30.000 di massimale complessivo.
A questi possono essere aggiunti altri interventi secondari (pannelli solari per ACS, fotovoltaico, controllo remoto impianto, sostituzione dei serramenti).
Demolizione e ricostruzione: Il Superbonus per l’efficientamento energetico sarà riconosciuto anche ai lavori di demolizione e ricostruzione (titolo abilitativo ristrutturazione anche con diversa sagoma) con stessa volumetria o con volumetria inferiore, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Si estende la possibilità di accedere all’ecobonus anche per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre vengono escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e castelli, che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Si ricorda che l’immobile deve essere accatastato e dotato di impianto termico.
Per le persone fisiche, il superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Non è previsto l’ecobonus al 110% per le attività produttive
Possono accedere al superbonus anche per gli edifici appartenenti a organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale del terzo settore, oltre alle associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.
La detrazione varrà per gli immobili vincolati per tutti gli interventi di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o il raggiungimento della classe energetica più alta (cioè se si è nella classe A3 si può arrivare alla A4).
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, c’è la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per interventi in materia edilizia ed energetica sotto forma di credito d’imposta o di sconto sul corrispettivo anziché di detrazione dalle imposte sui redditi. L’Agenzia delle entrate, emanerà un provvedimento entro 30 giorni dall’entrata in vigore (18 agosto 2020) della legge di conversione del decreto, definirà le modalità attuative specifiche. I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati per via telematica.
Entro 30 giorni (18 agosto 2020) verrà emanato il Decreto attuativo del MISE per la procedura, saranno stabilite le modalità di trasmissione della Asseverazione e le modalità attuative.