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Per quanto riguarda lo stao legittimo di un immobile all’articolo 9-bis del DPR 380/2001 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma 1-bis:

Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

1-bis Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha
interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in
cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”;

Tolleranze costruttive

Per quanto rigurdano le tolleranze viene aggiunto al DPR 380/2001 il seguente aggiunto il seguente articolo:

“Art. 34-bis
(Tolleranze costruttive)

  1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e
    di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione
    edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo
    abilitativo.
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai
    sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
    esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima
    entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle
    finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi,
    a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e
    non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti
    interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico
    abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica
    relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita
    dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
    costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”.

Post Author: Antonio Sarigu